15 febbraio 2018
I proprietari dei fondi confinanti le strade (statali, provinciali, comunali) ai sensi dell’Art. 29 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada) hanno l’obbligo di mantenere le siepi e le piantagioni adiacenti alle vie in maniera tale che esse non invadano in alcun modo la sede carrabile.
In particolare:
- Occorre tagliare le siepi ed i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale
- Nel caso di intemperie o qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
In caso di inadempienza qualora non vengano rimosse le ramaglie cadute sulla sede stradale o le piante adiacenti potenzialmente pericolose per la viabilità, provvederà al taglio ed alla rimozione l’Ente proprietario della strada o chi per esso addebitandone le spese al proprietario del fondo.
In considerazione degli eccezionali eventi atmosferici dell’11 e 12 dicembre 2017 (gelicidio e nevicata) che hanno colpito diffusamente il territorio del Comune con copiosa caduta di alberi e ramaglie sui fondi stradali, si invitano i proprietari degli appezzamenti confinanti a rimuovere nel termine di sessanta giorni quanto incombe o intralcia il piano viabile.
I proprietari dei fondi confinanti le strade sono inoltre responsabili civilmente e penalmente circa gli eventuali danni provocati a cose o persone dalla mancata manutenzione delle siepi e piantagioni, compresa l’eventuale interruzione del pubblico transito.
In particolare:
- Occorre tagliare le siepi ed i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale
- Nel caso di intemperie o qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
In caso di inadempienza qualora non vengano rimosse le ramaglie cadute sulla sede stradale o le piante adiacenti potenzialmente pericolose per la viabilità, provvederà al taglio ed alla rimozione l’Ente proprietario della strada o chi per esso addebitandone le spese al proprietario del fondo.
In considerazione degli eccezionali eventi atmosferici dell’11 e 12 dicembre 2017 (gelicidio e nevicata) che hanno colpito diffusamente il territorio del Comune con copiosa caduta di alberi e ramaglie sui fondi stradali, si invitano i proprietari degli appezzamenti confinanti a rimuovere nel termine di sessanta giorni quanto incombe o intralcia il piano viabile.
I proprietari dei fondi confinanti le strade sono inoltre responsabili civilmente e penalmente circa gli eventuali danni provocati a cose o persone dalla mancata manutenzione delle siepi e piantagioni, compresa l’eventuale interruzione del pubblico transito.
A cura di
Nome | Descrizione | ||||||||||||||
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Descrizione | È il punto di arrivo delle comunicazioni scritte all'Ente | ||||||||||||||
Area | Servizio Amministrativo - Contabile | ||||||||||||||
Responsabile | Dott. Paolo Zoppi | ||||||||||||||
Referente | Martina Michelis | ||||||||||||||
Personale |
Martina Michelis - Istruttore Amministrativo |
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Indirizzo | Via Teco, 1 | ||||||||||||||
Telefono |
0174 391101 int. 1 |
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Fax |
0174 392234 |
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protocollo@comune.ormea.cn.it |
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PEC |
protocollo.ormea@cert.ruparpiemonte.it |
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Apertura al pubblico |
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